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Abortire in Italia è un percorso a ostacoli. Se sei straniera, lo è molto di più

14 June 2026 at 08:07

di Obiezione Respinta*

Negli ultimi anni con Obiezione Respinta abbiamo accompagnato persone con vario background migratorio nella loro esperienza di interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Ne è emerso un quadro chiaro: il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) non è in grado di garantire un acceso libero, sicuro e gratuito all’aborto, tanto meno per chi vive già in condizioni di marginalità, all’incrocio di disuguaglianze di genere, provenienza, classe, salute. Ci siamo continuamente trovate all’interno di percorsi a ostacoli e corse contro il tempo.

Il problema è innanzitutto strutturale. La legge 194 che regola l’interruzione di gravidanza in Italia concepisce l’aborto come un’eccezione da limitare più che come un diritto da garantire. La legge lega l’accesso all’aborto a condizioni specifiche – pericolo per la salute fisica o psichica, difficoltà economiche o sociali – senza contemplare la possibilità che una persona semplicemente non desideri diventare genitore. A questo si aggiungono numerosi altri ostacoli: la “settimana di riflessione” dopo aver ottenuto il certificato IVG, l’obiezione di coscienza praticata da circa il 65% del personale medico e la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori e negli ospedali. In molte strutture vengono inoltre richiesti passaggi non previsti dalla legge, come l’ascolto del battito fetale nel momento dell’ecografia, causando ulteriori ritardi e disagi. In un percorso sanitario vincolato ai tempi come quello dell’IVG, ogni limite può compromettere concretamente l’accesso alle cure.

Per le persone straniere, questi problemi si moltiplicano. Il primo scoglio è capire a quale assistenza sanitaria si abbia diritto, orientandosi tra iscrizioni al SSN, codici sanitari, documenti amministrativi e regolamenti regionali spesso opachi.

Le persone provenienti da Paesi UE ed extra-UE che soggiornano in Italia per motivi di lavoro hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. Chi accede con permessi di soggiorno per motivi di studio o religiosi può iscriversi al SSN, ma lo deve fare a pagamento, al costo di 700 euro, con procedure burocraticamente complesse e con la validità dei servizi per l’anno solare. Chi si trova in Italia per soggiorni di breve durata (fino a 3 mesi) per motivi di turismo, affari o altre ragioni temporanee può accedere alle prestazioni sanitarie, che sono generalmente a pagamento secondo le tariffe previste dal Servizio Sanitario Regionale, salvo il diritto alle cure urgenti ed essenziali (art. 36 del T.U. n. 286/98). Ci si può anche affidare ad un’assicurazione privata, che tuttavia non sempre copre le prestazioni relative all’IVG. L’aborto, dunque, non viene sempre riconosciuto come prestazione urgente o essenziale ai fini dell’esenzione, nonostante le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si configura perciò come questione economica oltre che sanitaria.

Esistono poi codici specifici per situazioni di particolare vulnerabilità: il codice STP (“Straniero Temporaneamente Presente”) e il codice ENI (“Europeo Non Iscritto”). Il codice STP garantisce alle persone straniere in condizione di irregolarità l’accesso alle cure urgenti ed essenziali e continuative, inclusa l’interruzione volontaria di gravidanza secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario Nazionale. Il codice ENI riguarda invece cittadine e cittadini dell’Unione Europea non iscritti al SSN e privi di copertura sanitaria, che si trovano in condizioni di difficoltà economica, e consente l’accesso alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali.

Reperire informazioni corrette è difficile per chiunque e, per una persona straniera, orientarsi tra codici, uffici, iscrizioni e strutture può diventare quasi impossibile, data la diffusa assenza di traduttori nei presidi medici.

Crediamo che parte della soluzione risieda nella possibilità di avere sul proprio territorio consultori realmente accessibili (dovrebbe essercene uno ogni ventimila abitanti, secondo la legge 405/1975), servizi a bassa soglia, mediazione culturale e informazioni chiare e in diverse lingue sui siti ufficiali. Applicare infine le linee di indirizzo sulla RU486 (2020) anche nei consultori faciliterebbe enormemente l’accesso all’aborto alle persone straniere, al di là del loro status giuridico, del loro ISEE e della loro condizione migratoria.

Durante i nostri accompagnamenti, siamo riuscite a ovviare al problema economico attraverso raccolte fondi, grazie alla solidarietà e mutuo aiuto della nostra comunità. Abbiamo fatto da traduttrici, spiegato il senso dei documenti, accompagnato in auto alle strutture sanitarie più vicine. Tuttavia, non siamo un servizio sanitario e non vogliamo sostituirci a esso. Le pratiche di mutuo aiuto che costruiamo servono a condividere informazioni, esperienze e strumenti concreti di supporto, trasformando l’esperienza abortiva in un terreno di rivendicazione politica. Aborto, contraccezione e salute sessuale e riproduttiva continuano a essere trattati come temi eccezionali o moralmente controversi: sono invece aspetti fondamentali della vita e dell’autonomia delle persone. È anche nostro compito rendere visibili i corpi che questo sistema lascia indietro.

*Obiezione Respinta è un’associazione transfemminista nata a Pisa che pratica accompagnamento all’IVG

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La Cassazione: “Siano a carico del Ssn le rette delle Rsa per Alzheimer avanzato, stato vegetativo permanente o patologie neurologiche degenerative gravi”

12 June 2026 at 17:55

“Tra il 27 e il 28 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha depositato cinque ordinanze su casi distinti, tutte convergenti su un punto: chi ricovera in Rsa un familiare affetto da Alzheimer avanzato, da stato vegetativo permanente o da patologie neurologiche degenerative gravi ha diritto a che il Servizio Sanitario Nazionale copra l’intera retta”. A spiegarlo è una nota dell’associazione veronese di promozione sociale Noctua che sottolinea come la quota di compartecipazione che strutture e ASL hanno per anni richiesto alle famiglie non è dovuta.

La questione riguarda la cosiddetta lungoassistenza: la fase in cui il paziente non migliora né peggiora rapidamente, resta nella struttura per mesi o anni e le spese di ricovero continuano ad accumularsi. Le ASL chiamate in causa sostenevano che in questa fase trovasse applicazione automatica la ripartizione forfettaria dei costi al 50% prevista dalla tabella allegata al DPCM 29 novembre 2001, con metà della spesa di ricovero a carico di utente e/o del Comune. “La Cassazione ha chiarito che questa logica non regge quando le prestazioni erogate hanno ‘particolare rilevanza terapeutica’ e la componente sanitaria risulta inscindibile da quella assistenziale. In questi casi si applica l’articolo 3, comma 3, del DPCM 14 febbraio 2001: copertura totale a carico del fondo sanitario, ‘anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza’ – spiega l’associazione veneta -. Il caso di riferimento è quello deciso con l’ordinanza n. 16601/2026 (R.G. 25695/2022, dep. 27 maggio 2026). La paziente, una donna veronese in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, tetraplegica, tracheostomizzata, alimentata con sonda gastrostomica, è rimasta ricoverata in una struttura della provincia di Verona per quasi nove anni, dall’ottobre 2008 al marzo 2017. Le rette contestate ammontano a 169.408,85 euro (125.657,62 per il periodo ottobre 2008 – gennaio 2015 e 43.751,23 per il periodo febbraio 2015 – marzo 2017). Il Tribunale di Verona ha condannato la struttura a restituire 129.657,62 euro. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato con sentenza n. 1818 del 3 agosto 2022. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ULSS n. 9 Scaligera”.

Poi c’è un’ordinanza relativa a una paziente con Alzheimer ricoverata in Emilia-Romagna, invalida al cento per cento, che “ha aggiunto un principio di rilievo: l’assenza di un piano terapeutico personalizzato formalmente redatto non esclude il diritto alla gratuità totale. La Cassazione ha riconosciuto che la gravità clinica dell’Alzheimer avanzato è documentata e nota; non occorre che ogni famiglia dimostri caso per caso l’intensità dell’assistenza ricevuta”. In primo grado la Cooperativa Proges era stata condannata a restituire 53.742,41 euro, la Cassazione ha ora confermato quella impostazione. Le altre tre ordinanze seguono lo stesso orientamento. “Sul piano pratico, le conseguenze sono due. I contratti di ricovero che pongono a carico dei familiari quote relative a prestazioni integralmente finanziate dal SSN sono nulli per violazione di norme imperative: non c’è causa giustificatrice, perché non si può assumere in via privata un’obbligazione che la legge assegna a un ente pubblico. Chi ha già pagato può chiedere la restituzione delle somme versate all’ASL territorialmente competente, agendo per indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. I termini di prescrizione ordinari decorrono da ogni singolo pagamento”, spiega ancora Noctua.

“La norma che impone la copertura totale da parte del SSN esiste dal 2001. Per vent’anni, ASL e strutture hanno applicato sistematicamente la ripartizione al 50% anche nei casi in cui era evidente che le prestazioni erogate fossero di natura sanitaria intensiva. Il caso veronese ha attraversato tre gradi di giudizio: in tutti e tre la famiglia ha ottenuto ragione. Ora la Cassazione ha chiarito il principio in modo netto, con cinque pronunce in quarantotto ore. Le famiglie che si trovano in questa situazione hanno argomenti solidi per agire”, commenta l’avvocato Maria Luisa Tezza dell’Ufficio Legale di Noctua APS. “Siamo soddisfatti che la Suprema Corte abbia confermato con chiarezza un principio che tutela le famiglie in una delle situazioni più difficili: quella di chi ha un congiunto gravemente malato e si trova a dover sostenere costi che la legge assegna al servizio pubblico”, aggiunge il presidente dell’associazione, Letizia Lanzi.

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La riforma dei medici di base naufraga: stop anche da pezzi della maggioranza. Ira di Bertolaso

10 June 2026 at 18:39

Non c’è pace per la riforma dei medici di medicina generale, di fatto ‘congelata’ anche se il provvedimento non era ancora stato presentato formalmente dal ministero della Salute. A far detonare la questione, una riunione tra gli assessori regionali alla Salute e il capo di gabinetto del ministero, Marco Mattei, dopo lo stop arrivato nei giorni scorsi all’ipotesi di procedere con un decreto legge. La netta opposizione dei sindacati medici, cui si è sommata quella di parte della maggioranza, avrebbe fatto saltare il banco. I sindacati avevano parlato di “forzatura istituzionale” anche di fronte all’ipotesi circolata lo scorso mese di introdurre le novità in due step, nella speranza di riuscire a riempire le Case di comunità.

La riforma, fortemente voluta da Orazio Schillaci, si sarebbe così arenata, almeno rispetto alla bozza articolata che era emersa a fine aprile e che incideva anche sulla formazione dei professionisti e prevedeva il passaggio alla dipendenza per una parte dei medici di base. L’obiettivo “resta quello di dare una medicina territoriale più vicina ai cittadini, con la presenza dei medici di medicina generale nelle Case di comunità”, fanno sapere fonti del ministero. Sul tavolo resterebbero due opzioni: procedere con una norma ad hoc, oppure affidare tutto all’Atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione, inserendo l’obbligo per i medici di famiglia di garantire 6 ore settimanali di presenza nelle Case della comunità con l’obiettivo di far partire le strutture realizzate con il Pnrr.

Una strada che avrebbe incontrato la forte contrarietà da parte dell’assessore alla Sanità della Lombardia e vice coordinatore della Commissione Salute delle Regioni, Guido Bertolaso, che invece aveva plaudito alla riforma, vista come un’occasione importante per mettere davvero mano alla riforma della medicina generale. A quanto si apprende, Bertolaso, presente oggi all’incontro tra i tecnici del ministero della Salute e gli assessori regionali alla Sanità, se ne sarebbe andato dal tavolo annunciando le dimissioni dal ruolo ricoperto in Commissione Salute delle Regioni.

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